(Regolamento-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
  Le domande debbono essere indirizzate  al  Direttore  generale  del
Fondo pel Culto ed essere corredate dai documenti i quali  comprovino
che gli aspiranti hanno i requisiti prescritti dai numeri 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 3°.