(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Il concorso ha luogo innanzi ad una Commissione composta: 
 
    a) di un consigliere di Stato o di Corte di  Cassazione,  che  ne
sara' il presidente, di un consigliere di Corte  di  Appello,  di  un
sostituto  Procuratore  generale,  di  un  avvocato  appartenente  al
Consiglio  dell'Ordine,  e  di  un  capo  divisione  della  Direzione
generale del fondo  pel  Culto,  che  sara'  incaricato  anche  delle
funzioni di segretario, per gl'impieghi di prima categoria; 
 
    b) di un consigliere della Corte dei  Conti,  presidente,  di  un
ragioniere della Corte dei conti, di un capo divisione del  Ministero
delle Finanze, di un professore di lettere,  e  del  ragioniere  capo
della Direzione generale del fondo pel culto che esercitera' anche le
funzioni di segretario, per gli impieghi di seconda categoria; 
 
    c) dell'ispettore generale del Fondo pel culto, presidente, di un
capo divisione della stessa Direzione generale, e di un professore di
lettere, per gl'impieghi di terza categoria. Un impiegato  del  Fondo
pel culto scelto dal  direttore  generale  esercitera'  l'ufficio  di
segretario.