Art. 8. Il concorso ha luogo innanzi ad una Commissione composta: a) di un consigliere di Stato o di Corte di Cassazione, che ne sara' il presidente, di un consigliere di Corte di Appello, di un sostituto Procuratore generale, di un avvocato appartenente al Consiglio dell'Ordine, e di un capo divisione della Direzione generale del fondo pel Culto, che sara' incaricato anche delle funzioni di segretario, per gl'impieghi di prima categoria; b) di un consigliere della Corte dei Conti, presidente, di un ragioniere della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero delle Finanze, di un professore di lettere, e del ragioniere capo della Direzione generale del fondo pel culto che esercitera' anche le funzioni di segretario, per gli impieghi di seconda categoria; c) dell'ispettore generale del Fondo pel culto, presidente, di un capo divisione della stessa Direzione generale, e di un professore di lettere, per gl'impieghi di terza categoria. Un impiegato del Fondo pel culto scelto dal direttore generale esercitera' l'ufficio di segretario.