(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 8)
                               Art. 8. 
          Pubblicazioni notiziali nella Gazzetta Ufficiale 
 
  1. Le pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, commi 2  e  3,
del testo unico sono effettuate con modalita' tali  da  rendere  piu'
agevole  la  lettura  e  la  comprensione  delle  nuove  disposizioni
normative. 
  2.  I  testi  da   pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale   sono
tempestivamente inviati al Ministero  di  grazia  e  giustizia  dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, se  si  riferiscono  a  leggi,
ovvero dal Ministero competente, se  si  riferiscono  ad  altri  atti
normativi. 
  3. Nei casi  di  massima  urgenza  della  pubblicazione,  puo'  non
procedersi alle pubblicazioni notiziali  indicate  nel  comma  1.  In
questo caso  la  Presidenza  del  Consiglio  valuta  se  la  Gazzetta
Ufficiale debba procedere ad una ripubblicazione  della  legge  o  di
altro atto normativo, recante anche  le  pubblicazioni  notiziali  in
precedenza omesse.