Art. 8. Pubblicazioni notiziali nella Gazzetta Ufficiale 1. Le pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico sono effettuate con modalita' tali da rendere piu' agevole la lettura e la comprensione delle nuove disposizioni normative. 2. I testi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono tempestivamente inviati al Ministero di grazia e giustizia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, se si riferiscono a leggi, ovvero dal Ministero competente, se si riferiscono ad altri atti normativi. 3. Nei casi di massima urgenza della pubblicazione, puo' non procedersi alle pubblicazioni notiziali indicate nel comma 1. In questo caso la Presidenza del Consiglio valuta se la Gazzetta Ufficiale debba procedere ad una ripubblicazione della legge o di altro atto normativo, recante anche le pubblicazioni notiziali in precedenza omesse.