(Regolamento armamento polizia municipale-art. 2)
                               Art. 2. 
                   Rinvio ai regolamenti comunali 
 
  1.  Con  regolamento  dell'ente  di  appartenenza,   osservate   le
disposizioni della legge 7 marzo  1986,  n.  65,  quelle  vigenti  in
materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego
delle  armi  e  delle  munizioni,   nonche'   quelle   del   presente
regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale  per  i
quali gli addetti in possesso delle qualita' di  agente  di  pubblica
sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonche'
i termini e le modalita' del servizio prestato con armi. 
  2. Fermo restando il disposto dell'art.  11  della  legge  7  marzo
1986, n. 65, il regolamento e' comunicato al prefetto. 
  3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli  indici
locali di criminalita', il prefetto  puo'  chiedere  al  sindaco  che
tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della  qualita'
di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.