Art. 3. Numero delle armi in dotazione 1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualita' di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un arma, come dotazione di riserva. 2. Tale numero e' fissato con provvedimento del sindaco. 3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione e' comunicato al prefetto.