Art. 4. Tipo delle armi in dotazione 1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 e' la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. 2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale puo' prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. 3. Lo stesso regolamento puo' altresi' determinare: a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi; b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti di cui all'art. 1.