(Regolamento armamento polizia municipale-art. 4)
                               Art. 4. 
                    Tipo delle armi in dotazione 
 
  1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 e' la pistola
semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli  devono  essere
scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle  armi  comuni
da sparo di cui all'art. 7 della legge 18  aprile  1975,  n.  110,  e
successive modificazioni. 
  2. Il modello, il tipo  ed  il  calibro  sono  determinati  con  il
regolamento di cui all'art. 2, il quale puo' prevedere un modello  ed
un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso  per  il
personale femminile. 
  3. Lo stesso regolamento puo' altresi' determinare: 
    a) la dotazione della sciabola per  i  soli  servizi  di  guardia
d'onore in occasione di feste o  funzioni  pubbliche,  fissandone  il
numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi; 
    b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli  servizi
di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti  di
cui all'art. 1.