Articolo 2 A norma della presente direttiva, s'intende per: "Omologazione CEE" la procedura mediante, la quale uno Stato membro constata, previa prova, e attesta che un tipo di attrezzatura di cui all'articolo 1, e' conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttive e nelle direttive particolari che la riguardano; "Certificazione CEE", la procedura mediante la quale un organismo autorizzato a tale fine da uno Stato membro constata, previa prova, e attesta che un tipo di attrezzatura e' conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano. "Verifica CEE", la procedura che consente ad uno Stato membro, di attestare previa prova, la conformita' di ciascuna attrezzatura alle prescrizioni armonizzate indicare nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano; "Autocertificazione CEE", la procedura mediante la quale il costruttore, o il suo mandatario residente nella Comunita', certifica, sotto la propria responsabilita', che un'attrezzatura e' conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano.