(Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 2)
                             Articolo 2 
 
A norma della presente direttiva, s'intende per: 
"Omologazione CEE" la procedura mediante, la quale uno  Stato  membro
constata, previa prova, e attesta che un tipo di attrezzatura di  cui
all'articolo 1, e' conforme alle  prescrizioni  armonizzate  indicate
nella  presente  direttive  e  nelle  direttive  particolari  che  la
riguardano; 
"Certificazione CEE", la procedura mediante  la  quale  un  organismo
autorizzato a tale fine da uno Stato membro constata, previa prova, e
attesta che un tipo di attrezzatura  e'  conforme  alle  prescrizioni
armonizzate indicate  nella  presente  direttiva  e  nelle  direttive
particolari che la riguardano. 
"Verifica CEE", la procedura che consente ad  uno  Stato  membro,  di
attestare previa prova, la conformita' di ciascuna attrezzatura  alle
prescrizioni armonizzate indicare nella presente  direttiva  e  nelle
direttive particolari che la riguardano; 
"Autocertificazione  CEE",  la  procedura  mediante   la   quale   il
costruttore,  o  il  suo  mandatario   residente   nella   Comunita',
certifica, sotto la propria responsabilita', che  un'attrezzatura  e'
conforme  alle  prescrizioni  armonizzate  indicate  nella   presente
direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano.