(Regolamento - art. 5)
                               Art. 5. 
                              Banca dati 
  1. L'accesso alla banca dati di cui all'art.  36,  comma  1,  della
legge e' dal pubblico interessato richiesto alla Direzione  generale,
che provvede a fornire la documentazione e le informazioni  richieste
nel  piu'  breve  tempo  possibile,  nel   rispetto   della   vigente
legislazione.