(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 12)
                               Art. 12. 
                  Assistenza all'imputato minorenne 
  1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato  minorenne  e'
assicurata, in ogni stato e grado del  procedimento,  dalla  presenza
dei genitori o di altra  persona  idonea  indicata  dal  minorenne  e
ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede. 
  2. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi
indicati nell'articolo 6. 
  3.  Il  pubblico  ministero  e  il  giudice  possono  procedere  al
compimento di atti per i quali e'  richiesta  la  partecipazione  del
minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1  e  2,
nell'interesse  del  minorenne  o  quando   sussistono   inderogabili
esigenze processuali.