(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 14)
                              Art. 14. 
                Casellario giudiziale per i minorenni 
  1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del
procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale,  l'ufficio
del casellario per i  minorenni  raccoglie  e  conserva,  oltre  alle
annotazioni  di  cui  e'   prevista   l'iscrizione   da   particolari
disposizioni  di  legge,  l'estratto   dei   provvedimenti   indicati
nell'articolo 686  del  codice  di  procedura  penale  riguardanti  i
minorenni nati nel distretto. 
  2. I provvedimenti e  le  annotazioni  riguardanti  minorenni  nati
all'estero o dei quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita
nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del  casellario
presso il tribunale per i minorenni di Roma. 
  3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per  i
minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla  quale
si riferiscono o alla autorita' giudiziaria.