Art. 14. Casellario giudiziale per i minorenni 1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui e' prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto. 2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma. 3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorita' giudiziaria.