(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 15)
                              Art. 15. 
                    Eliminazione delle iscrizioni 
  1. Le iscrizioni  relative  a  provvedimenti  di  condanna  a  pena
detentiva,  anche  se  condizionalmente   sospesa,   sono   trasmesse
all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685  del
codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno  della
persona alla quale si riferiscono. 
  2. Le iscrizioni relative alla concessione del  perdono  giudiziale
sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di eta' della
persona alla quale si riferiscono. Tutte  le  altre  iscrizioni  sono
eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta'.