Art. 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni 1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni; c) il tribunale per i minorenni; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per i minorenni; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.