(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 3)
                               Art. 3. 
                              Competenza 
  1. Il tribunale per i minorenni e' competente per i reati  commessi
dai minori degli anni diciotto. 
  2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per
i  minorenni  esercitano  le  attribuzioni  della   magistratura   di
sorveglianza nei confronti di coloro che commisero  il  reato  quando
erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa  al  compimento
del venticinquesimo anno di eta'.