(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 9)
                               Art. 9. 
            Accertamenti sulla personalita' del minorenne 
  1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono  elementi  circa
le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali
del minorenne al fine di accertarne l'imputabilita'  e  il  grado  di
responsabilita', valutare la  rilevanza  sociale  del  fatto  nonche'
disporre  le  adeguate  misure  penali  e  adottare   gli   eventuali
provvedimenti civili. 
  2. Agli stessi fini il pubblico  ministero  e  il  giudice  possono
sempre assumere informazioni da persone che  abbiano  avuto  rapporti
con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche  senza  alcuna
formalita'.