REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Art. 1. 1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. 2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il comune deve darne informazione immediatamente all'unita' sanitaria locale dove e' avvenuto il decesso. 3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4. 5. L'obbligo della denuncia della causa di morte e' fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita' giudiziaria o per riscontro diagnostico. 6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanita', d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. 7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove e' avvenuto il decesso alla unita' sanitaria locale nel cui territorio detto comune e' ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unita' sanitaria locale diversa da quella ove e' avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unita' sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti piu' unita' sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8. 8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unita' sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti piu' unita' sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovra' individuare la unita' sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione. 9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalita' sanitarie, epidemiologiche e statistiche.