(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 1)
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE  IMPOSTE  IPOTECARIA  E
                              CATASTALE 
 
                               Art. 1. 
                        Oggetto dell'imposta 
  1.  Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione,  rinnovazione  e
annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono  soggette
alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni  del  presente  testo
unico e della allegata tariffa. 
  2.  Non  sono   soggette   all'imposta   le   formalita'   eseguite
nell'interesse dello Stato ne' quelle relative  ai  trasferimenti  di
cui all'art. 3 del  testo  unico  sull'imposta  sulle  successioni  e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo. 
 
                              NOTE AL TESTO UNICO 
          Note all'art. 1: 
             -  Il  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti
          l'imposta sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con
          D.Lgs.  n.  346/1990,  e'  pubblicato  in   questo   stesso
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale. Per il testo
          del relativo art. 3 si veda ivi.