TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE Art. 1. Oggetto dell'imposta 1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa. 2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
NOTE AL TESTO UNICO Note all'art. 1: - Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. n. 346/1990, e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale. Per il testo del relativo art. 3 si veda ivi.