(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 2)
                               Art. 2. 
                 Base imponibile per le trascrizioni 
  1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata
alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di  registro  o
dell'imposta sulle successioni e donazioni. 
  2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro  o
dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e' soggetto in misura
fissa, la base imponibile  e'  determinata  secondo  le  disposizioni
relative a tali imposte.