Art. 2. Base imponibile per le trascrizioni 1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. 2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e' soggetto in misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.