(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 3)
                               Art. 3. 
                  Base imponibile per le iscrizioni 
  1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e
sulle relative  annotazioni,  salvo  il  disposto  del  comma  3,  e'
commisurata  all'ammontare  del  credito  garantito,  comprensivo  di
interessi e accessori. Se gli interessi sono  indicati  soltanto  nel
saggio si cumulano le annualita' alle  quali  per  legge  si  estende
l'iscrizione e la rinnovazione. 
  2. Se l'ipoteca e' iscritta a garanzia di rendita  o  pensione,  la
base  imponibile  si  determina  secondo  le  disposizioni   relative
all'imposta di registro. 
  3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca  e'
commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello
degli immobili o parti di immobili liberati  determinato  secondo  le
disposizioni relative all'imposta di registro.