Art. 3. Base imponibile per le iscrizioni 1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, e' commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualita' alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione. 2. Se l'ipoteca e' iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro. 3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca e' commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.