(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 4)
                               Art. 4. 
                  Imposta relativa a piu' formalita' 
  1. E' soggetta ad imposta proporzionale una sola formalita', quando
per lo  stesso  credito  ed  in  virtu'  dello  stesso  atto  debbono
eseguirsi piu' iscrizioni o rinnovazioni; per  ciascuna  delle  altre
iscrizioni o rinnovazioni e' dovuta l'imposta fissa. 
  2. Se le formalita' devono eseguirsi in piu' uffici, devono  essere
presentate  all'ufficio   presso   il   quale   si   paga   l'imposta
proporzionale,  oltre  alle  note  prescritte  dal   codice   civile,
altrettante copie delle stesse quanti sono  gli  uffici,  in  cui  la
formalita' deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse
il visto di conformita' all'originale e la certificazione di eseguita
formalita'  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  e  le  restituisce  al
richiedente. Tuttavia il richiedente puo' presentare a ciascuno degli
uffici, presso i quali la  formalita'  deve  essere  ripetuta,  copia
della  nota  recante  la  certificazione   di   eseguita   formalita'
autenticata da notaio. 
  3. Le disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano  anche  alle
annotazioni soggette ad imposta proporzionale.