Art. 4. Imposta relativa a piu' formalita' 1. E' soggetta ad imposta proporzionale una sola formalita', quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni e' dovuta l'imposta fissa. 2. Se le formalita' devono eseguirsi in piu' uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalita' deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformita' all'originale e la certificazione di eseguita formalita' di cui all'art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente puo' presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalita' deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalita' autenticata da notaio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.