(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 6)
                               Art. 6. 
                     Termini per la trascrizione 
  1. I notai e gli altri pubblici ufficiali,  che  hanno  ricevuto  o
autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali e' stato
depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno  l'obbligo
di richiedere la formalita' relativa nel  termine  di  trenta  giorni
dalla data dell'atto o del deposito. 
  2.  I  cancellieri,  per  gli  atti  e  provvedimenti  soggetti   a
trascrizione  da  essi  ricevuti  o  ai  quali  essi  hanno  comunque
partecipato, devono richiedere la  formalita'  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento  ovvero  della
sua pubblicazione, se questa e' prescritta. 
  3. La trascrizione  del  certificato  di  successione  deve  essere
richiesta, nel termine di sessanta giorni  dalla  data  di  pagamento
dell'imposta, dall'ufficio del registro.