(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 7)
                               Art. 7. 
                      Termine per le annotazioni 
  1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654,  2655  e  2896  del
codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei  loro
procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto
o autenticato l'atto, entro il termine di trenta  giorni  dalla  data
dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia  del
decreto. 
 
          Nota all'art. 7: 
             - Il testo degli articoli 2654, 2655 e 2896  del  codice
          civile e' il seguente: 
             "Art. 2654 (Annotazione di domande  o  atti  soggetti  a
          trascrizione). - La trascrizione degli atti e delle domande
          indicate  dai  due  articoli  precedenti  dev'essere  anche
          annotata in margine alla trascrizione o iscrizione,  quando
          si riferisce a un atto trascritto o iscritto". 
             "Art. 2655  (Annotazione  di  atti  e  di  sentenze).  -
          Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato  nullo
          o  sia  annullato,  risolto,  rescisso  o  revocato  o  sia
          soggetto  a  condizione  risolutiva,  la  dichiarazione  di
          nullita'    e,    rispettivamente,    l'annullamento,    la
          risoluzione, la rescissione, la revocazione,  l'avveramento
          della  condizione  devono   annotarsi   in   margine   alla
          trascrizione o all'iscrizione dell'atto. 
             Si deve del pari annotare, in margine alla  trascrizione
          della relativa domanda,  la  sentenza  di  devoluzione  del
          fondo enfiteutico. 
             Se tali annotazioni non  sono  eseguite,  non  producono
          effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di
          colui che  ha  ottenuto  la  dichiarazione  di  nullita'  o
          l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o
          la devoluzione o a favore  del  quale  si  e'  avverata  la
          condizione.  Eseguita  l'annotazione,  le  trascrizioni   o
          iscrizioni gia' compiute  hanno  il  loro  effetto  secondo
          l'ordine rispettivo. 
             L'annotazione si opera in  base  alla  sentenza  o  alla
          convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se
          si tratta di condizione, puo'  eseguirsi  in  virtu'  della
          dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale
          la condizione stessa si e' verificata". 
            "Art. 2896 (Aggiudicazione al  terzo  acquirente).  -  Se
          l'aggiudicazione segue a favore del  terzo  acquirente,  il
          decreto di trasferimento deve essere  annotato  in  margine
          alla trascrizione dell'atto di acquisto".