(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 8)
                               Art. 8. 
                              Privilegio 
  1. Il credito dello Stato per  l'imposta  ipotecaria  dovuta  sulle
iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio,  oltre
che sull'immobile cui la formalita' si riferisce a norma  del  codice
civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto  ad  ogni
ragione su di esso spettante a terzi.