(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 9)
                               Art. 9. 
                               Sanzioni 
  1. Chi omette o ritarda la richiesta di trascrizioni o  annotazioni
obbligatorie e' punito con la pena pecuniaria  da  una  a  tre  volte
l'imposta. Se  l'omissione  o  il  ritardo  riguarda  trascrizioni  o
annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o  da
eseguirsi a debito o per le quali  l'imposta  e'  stata  gia'  pagata
entro il termine stabilito, si applica la  pena  pecuniaria  da  lire
sessantamila a lire seicentomila. 
  2. Se il ritardo non supera i trenta giorni, le pene pecuniarie  di
cui al comma 1 sono ridotte ad  un  quarto  con  un  minimo  di  lire
sessantamila. 
  3.  Se  l'imposta  viene  pagata  dopo  la  scadenza  del   termine
stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento del suo
importo. 
  4. Per ogni altra inosservanza delle norme del presente testo unico
si  applica  la  pena  pecuniaria  da  lire   sessantamila   a   lire
trecentomila. 
 
          Nota all'art. 9: 
             - La misura delle pene pecuniarie  stabilite  in  misura
          fissa e' stata determinata tenendo conto delle disposizioni
          recate  dai  primi  due  commi  dell'art.  8  del  D.L.  30
          settembre  1989,   n.   332   (Misure   fiscali   urgenti),
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  27  novembre
          1989, n. 384, cosi' formulati: 
             "1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al
          comma 4, stabilite in misura fissa  per  le  violazioni  in
          materia tributaria sono sestuplicate se i relativi  importi
          risultano determinati con provvedimenti  normativi  emanati
          fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati  con
          provvedimenti normativi emanati dal 1' gennaio 1976  al  31
          dicembre   1979   e   raddoppiate   se   determinati    con
          provvedimenti normativi emanati dal 1' gennaio 1980  al  31
          dicembre 1984. 
             2. Per le pene pecuniarie in misure fissa per  le  quali
          e' previsto solamente  l'importo  massimo  edittale,  fermo
          rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del  comma
          1, e' stabilito un importo minimo di lire cinquantamila".