Art. 9. Sanzioni 1. Chi omette o ritarda la richiesta di trascrizioni o annotazioni obbligatorie e' punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. Se l'omissione o il ritardo riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito o per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a lire seicentomila. 2. Se il ritardo non supera i trenta giorni, le pene pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte ad un quarto con un minimo di lire sessantamila. 3. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento del suo importo. 4. Per ogni altra inosservanza delle norme del presente testo unico si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a lire trecentomila.
Nota all'art. 9: - La misura delle pene pecuniarie stabilite in misura fissa e' stata determinata tenendo conto delle disposizioni recate dai primi due commi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, cosi' formulati: "1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti normativi emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1' gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1' gennaio 1980 al 31 dicembre 1984. 2. Per le pene pecuniarie in misure fissa per le quali e' previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del comma 1, e' stabilito un importo minimo di lire cinquantamila".