(Convenzione- art. 1)
 
                             CONVENZIONE 
    RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA 
PORTOGHESE ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE
   E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, 
  NONCHE' AL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA SUA INTERPRETAZIONE DA PARTE 
   DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, CON GLI ADATTAMENTI AD ESSI APPORTATI 
   DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, 
          DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
                IRLANDA DEL NORD E DALLA CONVENZIONE 
           RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA 
 
                              PREAMBOLO 
 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO  CHE  ISTITUISCE  LA  COMUNITA'
ECONOMICA EUROPEA. 
 
CONSIDERANDO che il Regno  di  Spagna  e  la  Repubblica  portoghese,
divenendo membri della Comunita', si sono impegnati ad  aderire  alla
convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale  e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e  commerciale  ed  al
protocollo relativo all'interpretazione di tale convenzione da  parte
della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla
convenzione   relativa   all'adesione   del   Regno   di   Danimarca,
dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord  e
dalla Convenzione relativa all'adesione della Repubblica  ellenica  e
ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri della  Comunita'
per apportare i necessari adattamenti, 
 
CONSAPEVOLI che il 16 settembre 1988 gli Stati membri della Comunita'
e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio  hanno
concluso  a  Lugano  la   convenzione   concernente   la   competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in  materia  civile  e
commerciale che estende i principi  della  convenzione  di  Bruxelles
agli Stati che parteciperanno a tale convenzione; 
 
HANNO DECISO di  concludere  la  presente  convenzione  ed  a  questo
effetto hanno designato come plenipotenziari: 
 
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: 
    Sig. Jacques de LENTDECKER 
    Capo Gabinetto del Ministro della Giustizia; 
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: 
    Sig.ra Jette Birgitte SELS0 
    Incaricata d'affari all'Ambasciata di Danimarca a Madrid; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: 
    Dott. Georg TRESSPZ 
    Ministro plenipotenziario all'Ambasciata della Repubblica 
    federale di Germania a Madrid; 
    Dott. Klaus KINKEL 
    Sottosegretario di Stato presso il Ministero federale della 
    Giustizia; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: 
    Sig. Giannis SKOULARIKIS 
    Ministro della Giustizia; 
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: 
    Sig. Enrique MUGICA HERZOG 
    Ministro della Giustizia; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: 
    Sig. Pierre ARPAILLANGE 
    Guardasigilli, 
    Ministro della Giustizia; 
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: 
    Sig. Patrick WALSHE 
    Ambasciatore straordinario e plenipotenziario 
    dell'Irlanda in Spagna; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: 
    Sig. Giuliano VASSALLI 
    Ministro di Grazia e Giustizia; 
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: 
    Sig. Ronald MAYER 
    Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del 
    Lussemburgo in Spagna; 
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: 
    Sig. Frits KORTHALS ALTES 
    Ministro della Giustizia; 
    Sig. J. SPOORMAKER 
    Primo Segretario d'Ambasciata; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: 
    Sig. Fernando NOGUEIRA 
    Ministro della Presidenza e Ministro della Giustizia; 
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA  DEL
NORD: 
    Sig. John PATTEN 
    Ministro aggiunto per l'Interno; 
 
I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo  aver  scambiato  i  loro
pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, 
 
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: 
 
                             ARTICOLO 1 
 
Il Regno  di  Spagna  e  la  Repubblica  portoghese  aderiscono  alla
convenzione concernente la competenza giurisdizionale e  l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a  Bruxelles
il 27 settembre 1968, in appresso denominata "convenzione del  1968",
ed al protocollo relativo alla sua  interpretazione  da  parte  della
Corte di giustizia, firmato  a  Lussemburgo  il  3  giugno  1971,  in
appresso denominato "protocollo del 1971",  con  gli  adattamenti  ad
essi apportati: 
 
- dalla convenzione firmata a  Lussemburgo  il  9  ottobre  1978,  in
appresso denominata "Convenzione del 1978" relativa all'adesione  del
Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda  del  Nord  alla  convenzione   concernente   la   competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in  materia  civile  e
commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua  interpretazione
da parte della Corte di giustizia. 
 
- dalla convenzione firmata a Lussemburgo  il  25  ottobre  1982,  in
appresso denominata  "Convenzione  del  1982"  relativa  all'adesione
della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la  competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in  materia  civile  e
commericale, nonche' al protocollo relativo alla sua  interpretazione
da parte della Corte di giustizia  con  gli  adattamenti  apportativi
dalla convenzione  relativa  all'adesione  del  Regno  di  Danimarca,
dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna  e  dell'Irlanda  del
Nord.