Art. 2. 1. La societa' ha sede in ..... e puo' costituire uffici decentrati, nell'ambito di una sola direzione compartimentale delle dogane. 2. La societa' di cui al precedente comma 1 puo' collegarsi con societa' aventi il medesimo oggetto sociale con sede e competenza in altri territori di differenti Direzioni compartimentali delle dogane. Sono comunque fatte salve le norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 3. Le societa' collegate ai sensi del precedente secondo comma possono costituire gruppi europei di interesse economico (GEIE) previsti dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985 e disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.