(Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 2)
                               Art. 2. 
   1.  La  societa'  ha  sede  in  .....  e  puo'  costituire  uffici
decentrati, nell'ambito di una sola direzione  compartimentale  delle
dogane. 
   2. La societa' di cui al precedente comma 1  puo'  collegarsi  con
societa' aventi il medesimo oggetto sociale con sede e competenza  in
altri territori di differenti Direzioni compartimentali delle dogane. 
Sono comunque fatte  salve  le  norme  sulle  intese,  sull'abuso  di
posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione di cui  alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
   3. Le societa' collegate ai sensi  del  precedente  secondo  comma
possono costituire  gruppi  europei  di  interesse  economico  (GEIE)
previsti dal regolamento (CEE)  n.  2137/85  del  25  luglio  1985  e
disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.