ARTICOLO 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno degli Stati, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne i Paesi Bassi: - l'imposta sul reddito (de inkomstenbelasting); - l'imposta sugli stipendi, salari, pensioni (de loonbelasting); - l'imposta sulle societa' ivi compresa la quota del Governo sugli utili netti derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali determinate in base alla Legge Mineraria del 1810 (Mijnwet 1810) relativamente alle concessioni assegnate dal 1967, o ai sensi della Legge Mineraria per la Piattaforma Continentale del 1965 (Mijnwet Continentaal Plat 1965) (de vennoctschapsabelasting); - l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting); - l'imposta sul patrimonio (de vermogenbelasting); - l'imposta comunale sugli immobili (de gemeentelijkeonroerend - goedbelasting); ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "l'imposta dei Paesi Bassi"); b) per quanto concerne l'Italia: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; - l'imposta locale sui redditi; ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "l'imposta italiana"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.