(Convenzione-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e  sul
patrimonio  prelevate  per  conto  di  uno  degli  Stati,  delle  sue
suddivisioni politiche o  amministrative  o  dei  suoi  enti  locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio  le  imposte
prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo,  o  su
elementi del reddito o del  patrimonio,  comprese  le  imposte  sugli
utili derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  o  immobili,  le
imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati  dalle  imprese,
nonche' le imposte sui plusvalori. 
3.  Le  imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
  a) per quanto concerne i Paesi Bassi: 
    - l'imposta sul reddito (de inkomstenbelasting); 
    - l'imposta sugli stipendi, salari, pensioni (de loonbelasting); 
    - l'imposta sulle societa' ivi  compresa  la  quota  del  Governo
sugli utili netti derivanti dallo sfruttamento  di  risorse  naturali
determinate in base alla Legge  Mineraria  del  1810  (Mijnwet  1810)
relativamente alle concessioni assegnate dal 1967, o ai  sensi  della
Legge Mineraria per la Piattaforma  Continentale  del  1965  (Mijnwet
Continentaal Plat 1965) (de vennoctschapsabelasting); 
    - l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting); 
    - l'imposta sul patrimonio (de vermogenbelasting); 
    - l'imposta comunale sugli immobili (de gemeentelijkeonroerend  -
goedbelasting); 
  ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "l'imposta dei Paesi Bassi"); 
  b) per quanto concerne l'Italia: 
    - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
    - l'imposta locale sui redditi; 
  ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "l'imposta italiana"). 
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica  o
analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione  e  che
si  aggiungeranno  alle  imposte  attuali  o  le  sostituiranno.   Le
autorita' competenti  degli  Stati  si  comunicheranno  le  modifiche
sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.