(Convenzione - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
All'articolo 23, paragrafo 1, il primo comma e' sostituito dal  testo
seguente: 
"1.  Il  consiglio  superiore  nomina  due  verificatori  di  diversa
nazionalita' per un periodo di quattro anni. Il mandato dei 
verificatori non e' rinnovabile."