(Convenzione - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
All'articolo 7, il paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: 
"3. Il presidente dell'Istituto e'  scelto  dal  consiglio  superiore
previa consultazione del consiglio  accademico.  Le  modalita'  della
cooperazione tra il consiglio superiore ed  il  consiglio  accademico
per preparare questa decisione sono adottate dal consiglio  superiore
che delibera all'unanimita', previo parere del consiglio accademico. 
E' nominato per cinque anni.  Il  consiglio  superiore  che  delibera
all'unanimita',  previo  parere  del   consiglio   accademico,   puo'
prolungare il suo mandato per un periodo massimo di tre anni. 
Le disposizioni regolamentari di  cui  all'articolo  6  paragrafo  5,
lettera a) determinano le condizioni alle quali si puo' porre fine al 
suo mandato, su iniziativa sua o dell'Istituto."