(Convenzione - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
1. All'articolo 9 i paragrafi 2, 3,  4  e  5  sono  sostituiti  dalle
disposizioni seguenti: 
"2. Un comitato esecutivo, presieduto dal  presidente  dell'Istituto,
assistito dal segretario generale e composto dal presidente, dai capi
di dipartimento, dai direttori dei centri previsti  all'articolo  11,
paragrafo 3  e  da  un  rappresentante  dei  ricercatori  assiste  il
presidente,   a   sua   richiesta,   nell'esecuzione   dei    compiti
dell'Istituto. 
Il comitato esecutivo prepara i lavori del consiglio accademico. Esso
designa i membri del corpo insegnante diversi da  quelli  di  qui  al
paragrafo 5, lettera e). Esso stabilisce l'elenco  dei  membri  delle
commissioni di ammissione e di fine studi. 
Esso svolge compiti particolari affidatigli dal consiglio accademico. 
Riferisce  regolarmente  al  consiglio  accademico  e  al   consiglio
superiore sulle condizioni in cui ha svolto le sue missioni. 
3. Sono membri del consiglio accademico: 
a) il presidente dell'istituto; 
b) il segretario generale  dell'Istituto,  che  partecipa  ai  lavori
senza diritto di voto; 
c) i capi di dipartimento; 
d) i direttori di centro interdisciplinare; 
e) tutti i professori addetti all'Istituto o una parte di essi; 
f) tutti gli assistenti addetti all'Istituto o una parte di essi; 
g) rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante; 
h) rappresentanti dei ricercatori; 
i) rappresentanti dei membri di altre categorie  che  partecipano  in
    seno all'Istituto allo svolgimento delle sue missioni. 
Il consiglio superiore puo' invitare a partecipare alle attivita' del
consiglio   accademico   alle   condizioni   che   esso   stabilisce,
personalita' delle varie categorie della vita  economica,  sociale  e
culturale, che siano cittadini degli Stati contraenti e  siano  stati
segnalati per la loro competenza. 
4. Le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 6,  paragrafo
5, lettera a) determinano: 
a) il numero dei membri del consiglio accademico che rappresentano le
    categorie indicate al paragrafo 3 lettere e), f),  g),  h)  e  i)
    nonche' le modalita' per la loro designazione  e  la  durata  del
    mandato 
b) le  norme  di  maggioranza  applicabili  in  seno   al   consiglio
    accademico; 
c) le norme che disciplinano il funzionamento del comitato esecutivo. 
5. Il consiglio accademico: 
a) approva  i  programmi  di  studi   dei   dipartimenti   e   previa
    consultazione del consiglio  di  ricerca,  i  loro  programmi  di
    ricerca; 
b) approva,  previa  consultazione  del  consiglio  di   ricerca,   i
    programmi di ricerca dei centri interdisciplinari; 
c) partecipa all'elaborazione del progetto di bilancio annuale e  del
    progetto di previsioni finanziarie triennale; 
d) adotta le disposizioni di esecuzione in materia di  ricerca  e  di
    insegnamento che  non  rientrano  nella  competenza  degli  altri
    organi dell'Istituto; 
e) riunito in composizione ristretta, riservata ai  soli  docenti  di
    qualifica almeno  pari  a  quella  delle  persone  da  designare,
    designa  i  capi  di  dipartimento,   i   direttori   di   centro
    interdisciplinare i professori e gli assistenti  chiamati  a  far
    parte a tempo pieno del corpo insegnante dell'Istituto; 
f) determina le condizioni alle quali  sono  rilasciati  i  titoli  e
    certificati previsti dall'articolo 14; 
g) esamina il  progetto  di  relazione  di  attivita'  elaborato  dal
    presidente dell'Istituto e sottoposto al consiglio superiore." 
2. All'articolo 9, il paragrafo 7 e' soppresso.