(Convenzione - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
L'articolo 11 e' completato dal paragrafo seguente: 
"3.  L'Istituto   puo',   in   funzione   dei   dipartimenti   creati
all'Istituto, comprendere uno o piu' centri di studi  e  di  ricerche
interdisciplinari. La creazione o la chiusura di tale centro  nonche'
la sua missione, le strutture specifiche e le condizioni generali  di
funzionamento sono decise dal  consiglio  superiore  che  delibera  a
maggioranza qualificata, previa consultazione del consiglio 
accademico e del consiglio di ricerca."