ARTICOLO 7 L'articolo 11 e' completato dal paragrafo seguente: "3. L'Istituto puo', in funzione dei dipartimenti creati all'Istituto, comprendere uno o piu' centri di studi e di ricerche interdisciplinari. La creazione o la chiusura di tale centro nonche' la sua missione, le strutture specifiche e le condizioni generali di funzionamento sono decise dal consiglio superiore che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del consiglio accademico e del consiglio di ricerca."