(Convenzione - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
1.  All'articolo  14  paragrafo  1  i  termini  "paragrafo  3"   sono
sostituiti con i termini "paragrafo 4". 
2. All'articolo 14 e' inserito il paragrafo seguente: 
"2. L'Istituto e' anche abilitato a conferire un  titolo  di  livello
inferiore al dottorato ai ricercatori che hanno  compiuto  almeno  un
anno  di  studi  nell'Istituto  e  hanno  soddisfatto  le  condizioni
specifiche per tale titolo stabilite in applicazione del paragrafo 
4." 
"3. All'articolo 14, il paragrafo 2 diventa paragrafo 3 ed e' redatto
come segue: 
"3. Quando lasciano l'Istituto i ricercatori dell'Istituto  ai  quali
non sia stato conferito uno dei titoli di cui  ai  paragrafi  1  e  2
ricevono dall'Istituto su loro richiesta un certificato che attesta 
gli studi e le ricerche effettuati presso lo stesso." 
4. All'articolo 14, il paragrafo 3 diventa paragrafo 4 e i termini, 
"del titolo" sono sostituiti con i termini "dei titoli"