ALLEGATO REGOLAMENTO RECANTE NORME IN TEMA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE E CONDIZIONI GENERALI D'ONERI INTERESSANTI I SERVIZI DI COMMISSARIATO. Art. 1. Applicabilita' del capitolato generale 1. Le disposizioni previste nel presente capitolato si applicano alle forniture ed alle lavorazioni interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio ed i vari servizi affini delle Forze armate dello Stato, nonche' le vendite dei materiali non piu' idonei al servizio. 2. Le condizioni generali nonche' quelle speciali introdotte per i casi diversi costituiscono parte sostanziale ed integrante dei contratti.
NOTE AL REGOLAMENTO Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 67 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), e' il seguente: "Art. 67. - Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve dimostrare la sua idoneita' con la presentazione di un attestato, rilasciato non piu' di sei mesi prima del giorno in cui e' tenuta l'asta, dal prefetto o sottoprefetto, sentito, secondo i casi, l'ufficio del genio civile o l'ufficio tecnico di finanza, dal quale risulti avere l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati. Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneita', e presenti in vece sua una persona che riunisca le donazioni suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare la esecuzione delle opere, l'amministrazione puo' ammetterlo all'incanto". Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 3, ultimo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' il seguente: "Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne da' comunicazione alle altre amministrazioni". - Si riporta il testo dell'art. 68 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato): "Art. 68. - Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. La esclusione e' dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al Ministro delle finanze (ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni. Fermo il disposto del precedente comma, l'amministrazione ha piena ed insindacabile facolta' di escludere all'asta qualsiasi concorrrente senza che l'escluso possa reclamare indennita' di sorta, ne' pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968. Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 65 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), e' il seguente: "Art. 65. - L'avviso d'asta deve indicare: 1) l'autorita' che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire; 2) l'oggetto dell'asta; 3) la qualita', ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali. secondo la natura dell'oggetto; 4) il termine prefisso dal compimento dei lavori o il tempo e il luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti; 5) gli uffizi presso i quali si puo' avere cognizione delle condizioni d'appalto; 6) i documenti comprovanti l'idoneita' o le altre condizioni prescritte per essere ammessi all'asta; 7) il modo con cui seguira' l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ed offerte segrete; 8) il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sara' ricevuto; 9) se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione; 10) se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte segrete, si procedera' all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta". Nota all'art. 16: - Il testo degli articoli 24 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario n. 3. Il citato art. 24 e' stato sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1982, n. 359). Nota all'art. 17: - Il testo del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, supplemento ordinario. Nota all'art. 25: - Si riporta il testo degli articoli da 110 a 115 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato): "Art. 110. - Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti indicazioni: 1) la data del contratto; 2) il cognome e il nome del contraente o la ditta; 3) la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedere ed ogni altro oggetto del contratto; 4) la somma intiera che importa il contratto stipulato; 5) il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa derivante dal contratto". "Art. 111. - Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o della spesa che ne derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione dei contratti pe' quali segua variazione del valore del patrimonio dello Stato, dev'essere indicato il montare dell'aumento o della diminuzione corrispondente. Quando queste somme non possano accertarsi in modo determinato e preciso, sono indicate in via di approssimazione. In questo caso le variazioni che occorra di arrecare in piu' o in meno alle somme presuntive di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione del patrimonio, sono approvate di volta in volta con decreti motivati del competente Ministro da registrarsi, ove cio' sia prescritto, alla Corte dei conti. Deve pero' sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il Consiglio medesimo deve dare il suo parere". "Art. 112. - I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorita' che approvo' il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalita' seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite". "Art. 113. - Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il Ministro o l'autorita' delegata per l'approvazione, puo' negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari. L'autorita' delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne riferisce al Ministro". "Art. 114. - Quando nel capitolato gli oneri o nello schema del contratto sia stabilito un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il decreto di approvazione. All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua volonta' di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che pero' rimane priva di effetti, se prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione sia stato gia' emesso. Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non puo' pretendere compenso di sorta". "Art. 115. - I decreti di approvazione dei contratti devono essere trasmessi alla ragioneria centrale e, se di importo eccedente le lire 1.200.000, anche alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di loro competenza. Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto come le perizie, il parere del Consiglio di Stato, gli atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento necessario". Nota all'art. 28: - Si riportano i testi degli articoli 1467 e 1664 del codice civile: "Art. 1467 (Contratto con prestazioni corrispettive). - Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puo' domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458. La risoluzione non puo' essere domandata se la sopravvenuta onerosita' rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale e' domandata la risoluzione puo' evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto". "Art. 1664 (Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione). - Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu' onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso". Nota all'art. 36: - Il testo dell'art. 11 della legge 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e' il seguente: "Art. 11. - Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore e' obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di la' di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sara' all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto. L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato". Nota all'art. 50: - Il testo dell'art. 8 del R.D.L. 14 gennaio 1926, n. 196 (Coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato), e' il seguente: "Art. 8. - Per i generi alimentari e i materiali di vestiario, equipaggiamento ed affini che saranno determinati, sentita la commissione di cui all'art. 1 del presente decreto, siedera' in Roma una commissione pei collaudi in appello, da nominarsi con decreto reale, e composta di funzionari tecnici delle varie amministrazioni e di rappresentanti delle forze armate. La commissione potra', ove creda, sentire il parere di tecnici designati dai fornitori ed autorizzati dall'amministrazione appaltante". Nota all'art. 55: - Il testo dell'art. 68 del regolamento della contabilita' generale dello Stato e' riportato in nota all'art. 13. Nota all'art. 67: - Il testo dell'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), come modificato al comma 1 dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, e' il seguente: "Art. 48. - Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale. E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie gia' accettate in rate complete. Se contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate".