(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 1)
                              ALLEGATO 
REGOLAMENTO  RECANTE  NORME  IN  TEMA  DI  ATTIVITA'  CONTRATTUALE  E
CONDIZIONI GENERALI D'ONERI INTERESSANTI I SERVIZI DI COMMISSARIATO. 
                               Art. 1. 
               Applicabilita' del capitolato generale 
  1. Le disposizioni previste nel presente  capitolato  si  applicano
alle forniture ed alle lavorazioni interessanti il  vettovagliamento,
il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio  ed  i  vari  servizi
affini delle  Forze  armate  dello  Stato,  nonche'  le  vendite  dei
materiali non piu' idonei al servizio. 
  2. Le condizioni generali nonche' quelle speciali introdotte per  i
casi  diversi  costituiscono  parte  sostanziale  ed  integrante  dei
contratti. 
 
                              NOTE AL REGOLAMENTO
          Nota all'art. 12:
             -  Il testo dell'art. 67 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827
          (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
          contabilita' generale dello Stato), e' il seguente:
             "Art.  67. - Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove
          costruzioni, l'aspirante deve dimostrare la  sua  idoneita'
          con  la  presentazione di un attestato, rilasciato non piu'
          di sei mesi prima del giorno in cui e' tenuta  l'asta,  dal
          prefetto   o   sottoprefetto,   sentito,  secondo  i  casi,
          l'ufficio del genio civile o l'ufficio tecnico di  finanza,
          dal quale risulti avere l'aspirante dato prove di perizia e
          di  sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione
          di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o
          privati.
             Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneita',
          e  presenti  in  vece  sua  una  persona  che  riunisca  le
          donazioni  suespresse,  e  alla  quale  egli si obblighi di
          affidare la esecuzione delle opere, l'amministrazione  puo'
          ammetterlo all'incanto".
          Note all'art. 13:
             -  Il  testo  dell'art.  3,  ultimo  comma,  del R.D. 18
          novembre    1923,    n.    2440     (Nuove     disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato) e' il  seguente:  "Sono  escluse  dal
          fare  offerte  per tutti i contratti le persone o ditte che
          nell'eseguire altra impresa  si  siano  rese  colpevoli  di
          negligenza  o malafede. L'esclusione e' dichiarata con atto
          insindacabile della competente amministrazione centrale, la
          quale ne da' comunicazione alle altre amministrazioni".
             - Si riporta il testo dell'art. 68 del  R.D.  23  maggio
          1924,   n.   827  (Regolamento  per  l'amministrazione  del
          patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato):
             "Art. 68. - Sono escluse dal fare offerte  per  tutti  i
          contratti  le  persone  o  ditte  che  nell'eseguire  altra
          impresa si siano rese colpevoli di negligenza  o  malafede.
          La  esclusione  e'  dichiarata con atto insindacabile della
          competente  amministrazione  centrale  da  comunicarsi   al
          Ministro  delle  finanze  (ragioneria generale), a cura del
          quale ne viene data  notizia  alle  altre  amministrazioni.
          Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.
             Fermo     il     disposto    del    precedente    comma,
          l'amministrazione ha piena  ed  insindacabile  facolta'  di
          escludere   all'asta   qualsiasi   concorrrente  senza  che
          l'escluso  possa  reclamare  indennita'   di   sorta,   ne'
          pretendere   che   gli   siano   rese   note   le   ragioni
          dell'esclusione".
             -  La  legge  4  gennaio  1968,  n.  15   (Norme   sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  di  firme)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968.
          Nota all'art. 14:
             -  Il testo dell'art. 65 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827
          (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
          contabilita' generale dello Stato), e' il seguente:
             "Art. 65. - L'avviso d'asta deve indicare:
              1)  l'autorita'  che presiede all'incanto, il luogo, il
          giorno e l'ora in cui deve seguire;
              2) l'oggetto dell'asta;
              3) la qualita', ed ove  d'uopo,  i  prezzi  parziali  o
          totali.  secondo la natura dell'oggetto;
              4)  il  termine prefisso dal compimento dei lavori o il
          tempo e il luogo della consegna per le forniture  e  quelli
          del pagamento per le vendite e per gli affitti;
              5)  gli  uffizi presso i quali si puo' avere cognizione
          delle condizioni d'appalto;
              6) i  documenti  comprovanti  l'idoneita'  o  le  altre
          condizioni prescritte per essere ammessi all'asta;
              7)  il  modo  con  cui  seguira'  l'asta  e  il modo di
          presentazione delle offerte se si tratta di asta ed offerte
          segrete;
              8) il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta  e  le
          tesorerie nelle quali sara' ricevuto;
              9)  se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto,
          oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non
          potranno  essere  inferiori  al  ventesimo  del  prezzo  di
          aggiudicazione;
              10)  se  nel  caso  di  asta, coi sistemi delle offerte
          segrete,  si  procedera'  all'aggiudicazione  anche  quando
          venga presentata una sola offerta".
          Nota all'art. 16:
             -  Il  testo  degli articoli 24 e seguenti del D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 novembre 1972, n.
          292, supplemento ordinario n.   3. Il  citato  art.  24  e'
          stato  sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1982,
          n. 955 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1982, n. 359).
          Nota all'art. 17:
            - Il testo del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico
          delle  disposizioni  in  materia  di  appalti  pubblici  di
          forniture,   in   attuazione   delle  direttive  77/62/CEE,
          80/767/CEE e 88/295/CEE) e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 25:
             - Si riporta il testo degli articoli da 110  a  115  del
          R.D.    23   maggio   1924,   n.   827   (Regolamento   per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato):
             "Art.  110.  -  Il decreto di approvazione dei contratti
          deve contenere le seguenti indicazioni:
              1) la data del contratto;
              2) il cognome e il nome del contraente o la ditta;
              3) la fornitura, il trasporto, il lavoro da  farsi,  la
          cosa  da  locarsi  o  da  cedere  ed ogni altro oggetto del
          contratto;
              4) la somma intiera che importa il contratto stipulato;
              5) il capitolo del bilancio  al  quale  deve  imputarsi
          l'entrata o la spesa derivante dal contratto".
             "Art.  111.  - Nei decreti di approvazione dei contratti
          per lavori, forniture o trasporti, deve essere indicata  la
          somma  dell'entrata  o  della  spesa  che  ne derivi per lo
          Stato; e nei decreti  di  approvazione  dei  contratti  pe'
          quali  segua  variazione  del  valore  del patrimonio dello
          Stato, dev'essere indicato il montare dell'aumento o  della
          diminuzione corrispondente.
             Quando  queste  somme  non  possano  accertarsi  in modo
          determinato  e   preciso,   sono   indicate   in   via   di
          approssimazione.
             In  questo caso le variazioni che occorra di arrecare in
          piu' o in meno alle somme presuntive di entrata o di spesa,
          di aumento o di diminuzione del patrimonio, sono  approvate
          di  volta  in  volta  con  decreti  motivati del competente
          Ministro da registrarsi,  ove  cio'  sia  prescritto,  alla
          Corte dei conti.
             Deve  pero'  sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando
          colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma
          oltre il quale il  Consiglio  medesimo  deve  dare  il  suo
          parere".
             "Art.   112.  -  I  lavori  addizionali  debbono  essere
          approvati dalla stessa autorita' che approvo' il  contratto
          pei  lavori  principali,  e  debbono  osservarsi  le stesse
          formalita' seguite pel contratto  principale,  non  ostante
          che    in    questo   fosse   stato   stipulato   l'obbligo
          dell'impresario di eseguire anche i lavori  addizionali  ai
          prezzi ed alle condizioni stabilite".
             "Art.  113.  -  Per gravi motivi di interesse pubblico o
          dello  Stato,  il  Ministro  o  l'autorita'  delegata   per
          l'approvazione,  puo'  negare  l'approvazione  ai contratti
          anche se riconosciuti regolari.
             L'autorita' delegata, nel caso in  cui  non  ritenga  di
          approvare il contratto, ne riferisce al Ministro".
             "Art.  114.  -  Quando  nel capitolato gli oneri o nello
          schema  del  contratto  sia  stabilito   un   termine   per
          l'approvazione, il contraente ha diritto di essere liberato
          da  ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga
          emesso il decreto di approvazione.
             All'uopo  egli   deve   notificare   all'amministrazione
          appaltante  la  sua  volonta'  di  sciogliersi dall'impegno
          mediante dichiarazione che pero' rimane priva  di  effetti,
          se  prima  che  pervenga all'amministrazione, il decreto di
          approvazione sia stato gia' emesso.
             Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno  assunto
          non puo' pretendere compenso di sorta".
             "Art.  115.  -  I  decreti di approvazione dei contratti
          devono essere trasmessi alla ragioneria centrale e,  se  di
          importo  eccedente  le lire 1.200.000, anche alla Corte dei
          conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di  loro
          competenza.
             Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti
          che  debbono  essere allegati al contratto come le perizie,
          il parere del Consiglio di Stato, gli atti d'incanto  o  di
          licitazione  privata  ed  ogni  altro  elemento o documento
          necessario".
          Nota all'art. 28:
             - Si riportano i testi degli articoli 1467  e  1664  del
          codice civile:
             "Art.  1467 (Contratto con prestazioni corrispettive). -
          Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a
          esecuzione differita, se la prestazione di una delle  parti
          e'  divenuta  eccessivamente  onerosa per il verificarsi di
          avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve
          tale  prestazione  puo'  domandare   la   risoluzione   del
          contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.
             La   risoluzione   non   puo'  essere  domandata  se  la
          sopravvenuta  onerosita'  rientra  nell'alea  normale   del
          contratto.
             La  parte  contro  la  quale e' domandata la risoluzione
          puo'  evitarla  offrendo   di   modificare   equamente   le
          condizioni del contratto".
             "Art. 1664 (Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione). -
          Qualora  per  effetto di circostanze imprevedibili si siano
          verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali  o
          della  mano  d'opera,  tali da determinare un aumento o una
          diminuzione superiore  al  decimo  del  prezzo  complessivo
          convenuto,  l'appaltatore o il committente possono chiedere
          una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' essere
          accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
             Se  nel  corso  dell'opera si manifestano difficolta' di
          esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili,
          non previste dalle parti,  che  rendano  notevolmente  piu'
          onerosa  la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto
          a un equo compenso".
          Nota all'art. 36:
             - Il testo dell'art. 11 della legge 18 novembre 1923, n.
          2440   (Nuove   disposizioni    sull'amministrazione    del
          patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato), e'
          il seguente:
             "Art. 11. - Qualora,  nel  corso  di  esecuzione  di  un
          contratto,  occorra  un  aumento  od  una diminuzione nelle
          opere, lavori o forniture, l'appaltatore  e'  obbligato  ad
          assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza
          del  quinto  del  prezzo  di  appalto.  Al di la' di questo
          limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
             In questo caso sara' all'appaltatore  pagato  il  prezzo
          delle  opere,  dei  lavori  o  delle  forniture eseguite, a
          termini di contratto.
             L'aumento  entro  il  limite  del  quinto  della   somma
          preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere
          del Consiglio di Stato".
          Nota all'art. 50:
             -  Il  testo  dell'art. 8 del R.D.L. 14 gennaio 1926, n.
          196 (Coordinamento dei servizi di commissariato delle forze
          armate dello Stato), e' il seguente:
             "Art. 8. - Per i generi  alimentari  e  i  materiali  di
          vestiario,    equipaggiamento   ed   affini   che   saranno
          determinati, sentita la commissione di cui all'art.  1  del
          presente  decreto,  siedera'  in  Roma  una commissione pei
          collaudi in appello, da  nominarsi  con  decreto  reale,  e
          composta  di funzionari tecnici delle varie amministrazioni
          e di rappresentanti delle forze armate.
             La commissione potra', ove creda, sentire il  parere  di
          tecnici    designati    dai    fornitori   ed   autorizzati
          dall'amministrazione appaltante".
          Nota all'art. 55:
             -  Il  testo  dell'art.   68   del   regolamento   della
          contabilita'  generale  dello  Stato  e'  riportato in nota
          all'art. 13.
          Nota all'art. 67:
             - Il testo dell'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n.  827
          (Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita' generale  dello  Stato),  come  modificato  al
          comma 1 dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, e'
          il seguente:
             "Art.  48.  -  Nei  contratti per forniture, trasporti e
          lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e
          giustificate dai prescritti documenti  nei  limiti  in  cui
          sono   ammessi   dalla   legge,   non  possono  eccedere  i
          novantacinque centesimi dell'importo contrattuale.
             E'  fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale,
          per le quali puo' farsi  il  pagamento  dell'intero  prezzo
          delle materie gia' accettate in rate complete.
             Se  contratti  per provviste o forniture hanno durata di
          piu' anni, la liquidazione  puo'  essere  fatta  a  periodi
          trimestrali,  semestrali  o  annuali, secondo l'oggetto dei
          contratti, e possono essere  dati  i  saldi  corrispondenti
          alle opere eseguite od alle materie consegnate".