Art. 4. Comunicazioni e notifiche 1. Le comunicazioni e le notifiche relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui e' necessario dare una data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento; esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'impresa: di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.