Art. 5. Osservanza delle condizioni di lavoro 1. L'impresa assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonche' di previdenza e di assicurazioni sociali. 2. Essa e' inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro interessanti la categoria e la localita' in cui le prestazioni stesse debbono essere effettuate. 3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall'ispettorato del lavoro, l'Amministrazione operera' una ritenuta cautelativa fino al 20% dell'importo contrattuale; detta ritenuta sara' corrisposta all'impresa, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto ispettorato del lavoro avra' dato assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell'impresa della propria posizione retributiva e/o contributiva.