Art. 6. Subappalto 1. E' vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto, sotto pena della rescissione, della perdita della cauzione nonche' del risarcimento di ogni conseguente danno fatta salva ogni diversa disposizione dei capitolati speciali d'oneri 2. Tuttavia, con l'autorizzazione dell'Amministrazione e nei limiti previsti dalla lettera di invito, e' consentito alla ditta aggiudicataria di avvalersi dell'opera di altra o altre ditte specializzate in determinate lavorazioni o fasi di lavorazione sempreche' queste non facciano parte del normale ciclo produttivo della ditta contraente. 3. Nella domanda di partecipazione alla gara la ditta deve indicare la parte o le parti delle lavorazioni che intende dare in subappalto perche' non rientranti nel proprio ciclo produttivo.