(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 7)
                               Art. 7. 
                      Raggruppamento di imprese 
  1. Alle gare, per l'aggiudicazione  delle  forniture  regolate  dal
presente capitolato  generale  d'oneri,  sono  ammesse  a  presentare
offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 
  2.  L'offerta  congiunta,  sottoscritta   da   tutte   le   imprese
raggruppate, deve specificare le parti della  fornitura  che  saranno
eseguite dalle singole imprese solidamente responsabili nei confronti
dell'Amministrazione. 
  3. Le  singole  imprese,  che  fanno  parte  del  gruppo  risultato
aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto,  mandato
speciale  con  rappresentanza  a  quella  fra  esse  designata  quale
capogruppo.  La  procura  e'  conferita  al   rappresentante   legale
dell'impresa capogruppo. 
  4.  All'impresa   mandataria   spetta   la   rappresentanza   anche
processuale delle imprese mandanti per tutti gli atti e le operazioni
connessi  all'esecuzione  del  contratto  fino  alla  estinzione  del
rapporto. 
  5. In caso di fallimento  dell'impresa  mandataria  o  in  caso  di
morte, interdizione o inabilitazione  del  titolare  se  trattasi  di
ditta individuale, l'Amministrazione ha facolta': 
    a) di proseguire il contratto con  altra  impresa  del  gruppo  o
un'altra impresa idonea entrata nel  gruppo  in  seguito  alle  cause
predette che sia designata mandataria; 
    b) di recedere dal contratto. 
  6. In caso di fallimento di un'impresa mandante o in caso di morte,
interdizione o inabilitazione  del  titolare  se  trattasi  di  ditta
individuale, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra  impresa
subentrante  idonea,  e'  tenuta  all'esecuzione   della   fornitura,
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.