Art. 7. Raggruppamento di imprese 1. Alle gare, per l'aggiudicazione delle forniture regolate dal presente capitolato generale d'oneri, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 2. L'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese solidamente responsabili nei confronti dell'Amministrazione. 3. Le singole imprese, che fanno parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza a quella fra esse designata quale capogruppo. La procura e' conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 4. All'impresa mandataria spetta la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutti gli atti e le operazioni connessi all'esecuzione del contratto fino alla estinzione del rapporto. 5. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare se trattasi di ditta individuale, l'Amministrazione ha facolta': a) di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o un'altra impresa idonea entrata nel gruppo in seguito alle cause predette che sia designata mandataria; b) di recedere dal contratto. 6. In caso di fallimento di un'impresa mandante o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare se trattasi di ditta individuale, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante idonea, e' tenuta all'esecuzione della fornitura, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.