(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 8)
                               Art. 8. 
                        Garanzia verso terzi 
  1. L'impresa assume ogni responsabilita' connessa  ad  infortuni  e
danni eventualmente arrecati all'Amministrazione ed a terzi  a  causa
di manchevolezze o  negligenze  nella  esecuzione  degli  adempimenti
contrattuali. 
  2.  L'impresa  assume  inoltre  le  responsabilita'  e  gli   oneri
derivanti da diritti di  proprieta'  intellettuale,  da  applicazioni
industriali, o di altra natura protette da privativa o  altra  tutela
di legge, spettanti a terzi in ordine alle forniture ed ai servizi. 
  3.   L'impresa   assume    altresi'    l'obbligo    di    garantire
all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato  possesso  e  godimento
dei materiali e dei servizi  forniti  e  di  mantenerla  estranea  ed
indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. 
  4. Nel caso venisse comunque intentata  azione  giudiziaria  contro
l'Amministrazione,  questa  potra'   risolvere   il   contratto   con
dichiarazione espressa da comunicare alla  controparte  e  provvedere
alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia
dell'autorita'  giudiziaria  e  senza  pregiudizio   dell'azione   di
risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione  non  risultasse  a
cio' sufficiente. 
  5. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse venire  intentata  dopo
la  consegna  dei  materiali  provvisti,   l'Amministrazione   potra'
rivalersi sul fornitore in qualunque tempo, assumendo egli  tutte  le
conseguenze della lite.