Art. 8. Garanzia verso terzi 1. L'impresa assume ogni responsabilita' connessa ad infortuni e danni eventualmente arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. 2. L'impresa assume inoltre le responsabilita' e gli oneri derivanti da diritti di proprieta' intellettuale, da applicazioni industriali, o di altra natura protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine alle forniture ed ai servizi. 3. L'impresa assume altresi' l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso e godimento dei materiali e dei servizi forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. 4. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potra' risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorita' giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a cio' sufficiente. 5. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse venire intentata dopo la consegna dei materiali provvisti, l'Amministrazione potra' rivalersi sul fornitore in qualunque tempo, assumendo egli tutte le conseguenze della lite.