(Convenzione- art. 2)
Articolo 2 Vigilanza 
Gli Stati contraenti esercitano l'alta  sorveglianza  in  materia  di
navigazione  sulle  acque  comprese  nei  propri  confini   politici,
vigilando sul rispetto delle norme della presente Convenzione  e  del
Regolamento ed in particolare  su  quelle  riguardanti  la  sicurezza
della navigazione.