(Convenzione- art. 3)
Articolo 3 Protezione dell'ambiente 
1 Ferma restando l'osservanza delle convenzioni esistenti o future in
materia di protezione del'ambiente, i Governi degli Stati  contraenti
possono adottare le misure adeguate per la salvaguardia dell'ambiente
nell'ambito delle attivita' comunque  connesse  con  la  navigazione,
tenuto conto delle esigenze della navigazione stessa. 
2 Eventuali particolari  misure  in  materia  formeranno  oggetto  di
decisione da adottarsi di comune accordo fra i  Governi  degli  Stati
contraenti, sentita la Commissione mista. 
3 Gli Stati contraenti, limitatamente alle acque situate nel  proprio
ambito territoriale e ai propri natanti, potranno adottare, nel  caso
in cui le condizioni locali  lo  esigano,  misure  che  deroghino  al
Regolamento, nell'interesse della protezione dell'ambiente. 
Il  provvedimento  dovra'  essere  comunicato  tempestivamente   alla
Commissione mista.