(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
    1. La presente Convenzione si applica alle  imposte  sul  reddito
prelevate per conto di uno Stato contraente, delle  sue  suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque  sia  il
sistema di prelevamento. 
    2.  Sono  considerate  imposte  sul  reddito  tutte  le   imposte
prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese
le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di  beni  mobili  o
immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e  dei
salari corrisposti dalle imprese nonche' le imposte sui plusvalori. 
    3. Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
    a) per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti: 
    1. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche; 
    2. - l'imposta sulle societa', 
    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. 
    (qui di seguito indicate quali "imposta emiratina") 
    b) per quanto concerne l'Italia: 
    1. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    2. - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
    3. - l'imposta locale sui redditi, 
    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. 
    (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
    4. - La Convenzione si applichera' anche alle imposte, future  di
natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo
la firma della presente Convenzione in aggiunta a o  in  sostituzione
delle  imposte  esistenti.  Le  autorita'  competenti   degli   Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche  rilevanti  apportate  alle
loro rispettive legislazioni fiscali.