(Accordo-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima
di sei anni diviso in due fasi successive, che in  linea  di  massima
durano rispettivamente quattro e  due  anni.  La  prima  fase  inizia
all'entrata in vigore del presente accordo. 
2. Il consiglio di associazione istituito a norma  dell'articolo  110
provvede periodicamente  ad  esaminare  l'applicazione  del  presente
accordo e i progressi compiuti dalla Slovenia nell'attuare le riforme
economiche in base ai principi enunciati nel preambolo. 
3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine previsto  della
prima fase, il consiglio di associazione si riunisce per decidere  il
passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da  apportare
alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine si tiene conto  dei
risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2. 
4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non  si  applicano  al
Titolo III.