Regolamento approvato col Regio decreto 25 agosto 1899, n. 350, per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191, che provvede all'aumento delle congrue parrocchiali, all'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, e pel pagamento di un acconto ai Comuni di terraferma e dell'Isola di Sardegna, pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose. Art. 1. L'assegno supplementare di congrua dovuto ai parroci del Regno a' termini delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 30 giugno 1892, n. 317, e 4 giugno 1899, n. 191, sara' liquidato d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto, a norma del primo capoverso dell'articolo 2 di quest'ultima legge, previo l'accertamento delle attivita' e delle passivita' di ciascun beneficio parrocchiale.