(Regolamento-art. 1)
 
  Regolamento approvato col Regio decreto 25 agosto 1899, n. 350, per
l'esecuzione  della  legge  4  giugno  1899,  n.  191,  che  provvede
all'aumento delle congrue parrocchiali,  all'anticipata  consegna  ai
Comuni delle rendite delle  soppresse  chiese  ricettizie  e  comunie
curate, e pel pagamento di un  acconto  ai  Comuni  di  terraferma  e
dell'Isola di Sardegna, pel quarto  di  rendita  loro  spettante  sul
patrimonio delle soppresse corporazioni religiose. 
 
                               Art. 1. 
 
  L'assegno supplementare di congrua dovuto ai parroci del  Regno  a'
termini delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 30 giugno 1892, n. 317, e
4 giugno 1899, n. 191, sara' liquidato d'ufficio dall'Amministrazione
del Fondo per il culto, a norma del primo capoverso  dell'articolo  2
di quest'ultima legge, previo l'accertamento delle attivita' e  delle
passivita' di ciascun beneficio parrocchiale.