(Regolamento-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Qualora risultasse che taluni cespiti costituenti la dotazione  del
beneficio  parrocchiale  fossero  stati  omessi  nella  denuncia   di
manomorta, o che altrimenti fossero sfuggiti alla applicazione  della
tassa relativa, saranno  computati  nelle  attivita'  anche  i  detti
cespiti. 
 
  Saranno invece escluse dal computo le rendite che fossero cessate o
estinte,  non  che  quelle  che  fossero  riconosciute  assolutamente
inesigibili, sempreche' siano presentati i  titoli,  gli  atti  ed  i
documenti  comprovanti  la  cessazione,  o  la   estinzione,   o   la
inesigibilita'.