Art. 3. Qualora risultasse che taluni cespiti costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale fossero stati omessi nella denuncia di manomorta, o che altrimenti fossero sfuggiti alla applicazione della tassa relativa, saranno computati nelle attivita' anche i detti cespiti. Saranno invece escluse dal computo le rendite che fossero cessate o estinte, non che quelle che fossero riconosciute assolutamente inesigibili, sempreche' siano presentati i titoli, gli atti ed i documenti comprovanti la cessazione, o la estinzione, o la inesigibilita'.