(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Sara' tenuto conto delle variazioni avvenute nell'asse patrimoniale
del beneficio dopo la presentazione dell'ultima denuncia di manomorta
e fino al 30 giugno 1899, sempreche' siano dimostrate o giustificate. 
 
  Per le parrocchie  vacanti  sara'  tenuto  conto  delle  variazioni
avvenute fino alla data del Regio Placet o Exequatur.