Art. 4. Sara' tenuto conto delle variazioni avvenute nell'asse patrimoniale del beneficio dopo la presentazione dell'ultima denuncia di manomorta e fino al 30 giugno 1899, sempreche' siano dimostrate o giustificate. Per le parrocchie vacanti sara' tenuto conto delle variazioni avvenute fino alla data del Regio Placet o Exequatur.