Art. 5. In ogni caso il reddito dei beni costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale, tanto se siano stati dichiarati agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, quanto se siano stati omessi, sara' determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del relativo Regolamento approvato con Regio decreto 25 settembre 1874, n. 2129. Non saranno ammessi, come base di determinazione del reddito, i contratti di locazione simulati, o stipulati senza l'osservanza delle volute formalita' o per un prezzo inferiore a quello presunto a' termini dell'articolo 19 del sopra citato Regolamento.