(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  In ogni caso il reddito  dei  beni  costituenti  la  dotazione  del
beneficio parrocchiale, tanto se siano stati dichiarati agli  effetti
dell'applicazione della tassa di manomorta,  quanto  se  siano  stati
omessi, sara' determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2
della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e dagli articoli 19, 20, 21 e
22 del relativo Regolamento approvato con Regio decreto 25  settembre
1874, n. 2129. 
 
  Non saranno ammessi, come base di  determinazione  del  reddito,  i
contratti di locazione simulati, o stipulati senza l'osservanza delle
volute formalita' o per un prezzo  inferiore  a  quello  presunto  a'
termini dell'articolo 19 del sopra citato Regolamento.