Art. 7. I prodotti casuali da computarsi nelle attivita' saranno calcolati sulla media di un triennio, prendendo a base il corrispondente reddito definitivamente accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, salvo che il parroco abbia dichiarato un reddito maggiore agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua. In nessun caso i prodotti casuali saranno computati per un reddito maggiore di lire 300. I proventi delle messe avventizie sono esclusi dal calcialo dei prodotti casuali e delle attivita'.