(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  I prodotti casuali da computarsi nelle attivita' saranno  calcolati
sulla media di  un  triennio,  prendendo  a  base  il  corrispondente
reddito  definitivamente  accertato  agli  effetti  dell'applicazione
dell'imposta  di  ricchezza  mobile,  salvo  che  il  parroco   abbia
dichiarato un reddito maggiore agli effetti  della  liquidazione  del
supplemento di congrua. 
 
  In nessun caso i prodotti casuali saranno computati per un  reddito
maggiore di lire 300. 
 
  I proventi delle messe avventizie sono  esclusi  dal  calcialo  dei
prodotti casuali e delle attivita'.