(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco
percepisce a carico dei Comuni, o delle Provincie, o del Fondo per il
culto, o di qualunque altra Amministrazione pubblica, od a carico  di
enti o corpi morali si ecclesiastici che laicali, nonche' le  rendite
derivanti da lasciti, donazioni e  simili,  saranno  computati  nelle
attivita', salva la deduzione degli oneri e dei pesi inerenti.