Art. 8. Gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco percepisce a carico dei Comuni, o delle Provincie, o del Fondo per il culto, o di qualunque altra Amministrazione pubblica, od a carico di enti o corpi morali si ecclesiastici che laicali, nonche' le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili, saranno computati nelle attivita', salva la deduzione degli oneri e dei pesi inerenti.