Art. 3 Presidente 1. Il Presidente e' nominato secondo la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Egli cessa dalla carica allo scadere del termine di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto anzidetto, ovvero per dimissioni o altre cause previste dalla legge. 2. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istat in ordine alle questioni di carattere generale; b) sovrintende all'andamento dell'Istat e ne assicura il coordinamento tecnico - scientifico; c) cura i rapporti istituzionali e provvede al coordinamento dei rapporti dell'Istat, interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 223/2009, con l'Eurostat e con gli altri organismi comunitari ed internazionali, adottando i relativi atti di competenza; d) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive generali e vincolanti agli uffici per l'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio; e) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico della "Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche"; f) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attivita' inerenti ai metodi e ai formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonche' delle attivita' inerenti alle modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici; g) stabilisce ed assegna le risorse da destinare al perseguimento delle diverse finalita'; h) verifica, in collaborazione con il Consiglio, attraverso le risultanze dei sistemi di controllo presenti in Istituto ed eventualmente attraverso ispezioni periodiche, l'attuazione degli indirizzi espressi e il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, e propone l'attivazione di eventuali interventi correttivi; i) provvede alla risoluzione delle divergenze insorte tra l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato circa l'instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo; j) provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) e degli incarichi dirigenziali di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, secondo le modalita' specificate al successivo art. 11. 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti; provvede nelle materie e per gli atti delegati dal Consiglio e dal Comitato, ovvero nei casi d'urgente necessita', salvo ratifica da parte degli stessi organi nella prima riunione successiva; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di separazione tra indirizzo tecnico - scientifico - amministrativo ed attivita' di gestione. 4. Il Presidente si avvale, per i fini di coordinamento tecnico-scientifico e per l'innovazione, nonche', per i fini di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f): a) di un ufficio tecnico non generale per il coordinamento tecnico-scientifico e le relazioni istituzionali e internazionali, b) del Comitato di presidenza, cui partecipano il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti di produzione e di ricerca. Il Comitato di presidenza, presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Direttore Generale, e' sede di coordinamento tecnico-scientifico-organizzativo tra le aree funzionali dell'Istituto. Si riunisce di regola mensilmente e ogni volta che se ne ravvisi la necessita'. Il Comitato puo' essere convocato prevedendo la partecipazione dei Direttori Centrali e dei dirigenti dell'Istituto la cui competenza riguardi le materie trattate. Il Presidente puo' avvalersi, per specifici progetti, della collaborazione di titolari di posizioni dirigenziali nell'Istituto, fino a un massimo di cinque e puo' istituire, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, commissioni e gruppi di lavoro per lo studio di questioni specifiche. 5. Il Presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, puo' delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del Consiglio. Il Presidente puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al Direttore Generale, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori Centrali, nonche' ai dirigenti dei Servizi ed uffici dell'Istituto stesso.