(Allegato-art. 3)
                               Art. 3 
 
 
                             Presidente 
 
    1. Il  Presidente  e'  nominato  secondo  la  disciplina  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322.
Egli cessa dalla carica allo scadere del termine di cui  all'articolo
16, comma 5, del decreto anzidetto, ovvero  per  dimissioni  o  altre
cause previste dalla legge. 
    2. Il Presidente: 
      a) ha  la  rappresentanza  legale  dell'Istat  in  ordine  alle
questioni di carattere generale; 
      b)  sovrintende  all'andamento  dell'Istat  e  ne  assicura  il
coordinamento tecnico - scientifico; 
      c) cura i rapporti istituzionali e  provvede  al  coordinamento
dei rapporti dell'Istat, interlocutore della Commissione europea  per
le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del regolamento  CE
n. 223/2009, con l'Eurostat e con gli altri organismi  comunitari  ed
internazionali, adottando i relativi atti di competenza; 
      d) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive generali
e vincolanti agli uffici per l'attuazione  degli  indirizzi  espressi
dal Consiglio; 
      e) emana, nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  direttive  per
l'indirizzo e  il  coordinamento  tecnico-scientifico  della  "Scuola
superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche"; 
      f) emana, nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  direttive  per
l'indirizzo e il coordinamento  tecnico-scientifico  delle  attivita'
inerenti ai  metodi  e  ai  formati  da  utilizzare  da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni  per  lo  scambio  e  l'utilizzo  in   via
telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonche'  delle
attivita'  inerenti  alle   modificazioni,   integrazioni   e   nuove
impostazioni della modulistica e dei sistemi  informativi  utilizzati
dalle  pubbliche   amministrazioni   per   raccogliere   informazioni
utilizzate o da utilizzare per fini statistici; 
      g)  stabilisce  ed  assegna  le   risorse   da   destinare   al
perseguimento delle diverse finalita'; 
      h) verifica, in collaborazione con il Consiglio, attraverso  le
risultanze  dei  sistemi  di  controllo  presenti  in   Istituto   ed
eventualmente attraverso  ispezioni  periodiche,  l'attuazione  degli
indirizzi espressi  e  il  conseguimento  effettivo  degli  obiettivi
strategici,  e  propone   l'attivazione   di   eventuali   interventi
correttivi; 
      i) provvede  alla  risoluzione  delle  divergenze  insorte  tra
l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato circa l'instaurazione di
un giudizio o la resistenza nel medesimo; 
      j) provvede al conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  di
prima fascia di cui alla lettera b) e degli incarichi dirigenziali di
cui alla lettera c) dell'articolo 5 del decreto del Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, secondo le modalita' specificate
al successivo art. 11. 
    3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio  e  il  Comitato
per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione  statistica  ed
esercita  le  altre  attribuzioni  conferitegli  dalla  legge  e  dai
regolamenti; provvede nelle materie  e  per  gli  atti  delegati  dal
Consiglio e dal Comitato, ovvero nei casi d'urgente necessita', salvo
ratifica  da  parte  degli  stessi  organi   nella   prima   riunione
successiva; esercita ogni competenza non attribuita espressamente  ad
altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio
di separazione tra indirizzo tecnico - scientifico  -  amministrativo
ed attivita' di gestione. 
    4.  Il  Presidente  si  avvale,  per  i  fini  di   coordinamento
tecnico-scientifico e per l'innovazione, nonche', per i fini  di  cui
al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f): 
      a) di un ufficio tecnico  non  generale  per  il  coordinamento
tecnico-scientifico e le relazioni istituzionali e internazionali, 
      b) del Comitato di presidenza,  cui  partecipano  il  Direttore
Generale e i Direttori dei Dipartimenti di produzione e  di  ricerca.
Il Comitato di  presidenza,  presieduto  dal  Presidente,  o  in  sua
assenza  dal   Direttore   Generale,   e'   sede   di   coordinamento
tecnico-scientifico-organizzativo    tra    le    aree     funzionali
dell'Istituto. Si riunisce di regola mensilmente e ogni volta che  se
ne  ravvisi  la  necessita'.  Il  Comitato  puo'   essere   convocato
prevedendo la partecipazione dei Direttori Centrali e  dei  dirigenti
dell'Istituto la cui competenza  riguardi  le  materie  trattate.  Il
Presidente   puo'   avvalersi,   per   specifici   progetti,    della
collaborazione di titolari di posizioni  dirigenziali  nell'Istituto,
fino a un massimo di cinque e puo' istituire, ai sensi  dell'articolo
13, comma 2,  commissioni  e  gruppi  di  lavoro  per  lo  studio  di
questioni specifiche. 
    5. Il Presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento,
puo' delegare la legale rappresentanza e le altre  funzioni  inerenti
al suo ufficio  ad  un  membro  del  Consiglio.  Il  Presidente  puo'
delegare, per l'esercizio  di  particolari  attribuzioni,  la  legale
rappresentanza dell'Istituto al Direttore Generale, ai  Direttori  di
Dipartimento, ai Direttori Centrali, nonche' ai dirigenti dei Servizi
ed uffici dell'Istituto stesso.