Art. 4 Consiglio 1. Il Consiglio e' organo di indirizzo, programmazione e controllo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti. 2. Il Consiglio, previa programmazione delle sedute, e' convocato dal Presidente, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita'. Il preavviso della convocazione e' di dieci giorni, in casi di urgenza ridotti a tre giorni. Il Consiglio puo' essere convocato anche su richiesta dei suoi membri in numero non inferiore a tre, i quali singolarmente possono richiedere, altresi', l'inserimento di uno specifico argomento all'ordine del giorno. Nell'ambito del Consiglio possono essere costituite commissioni istruttorie per l'esame di particolari problemi. 3. Il Consiglio, ferme restando le competenze previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: a) definisce gli obiettivi strategici ed operativi e i rispettivi indicatori idonei a consentire la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli indirizzi sulla base dei quali il Presidente individua e assegna le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alla Direzione Generale e ai Dipartimenti di produzione e ricerca; b) adotta la carta dei servizi ed i codici etici dell'Istituto; c) esamina l'esito degli atti di indirizzo e programmazione nonche' lo stato di attuazione del programma statistico nazionale per la parte di competenza dell'Istat, del piano annuale e la gestione del bilancio; d) verifica l'attuazione degli indirizzi espressi e il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, attraverso la verifica di rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti e ai programmi approvati, proponendo l'attivazione di eventuali interventi correttivi; e) definisce le procedure ed i criteri di valutazione comparativa rilevanti per conferire gli incarichi di Direttore di Dipartimento, di Direttore Centrale delle direzioni di produzione e ricerca, nonche' quelle in base alle quali il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti di produzione e ricerca nominano i responsabili dei Servizi giuridici e amministrativi, di produzione e ricerca e degli Uffici Territoriali. 4. Il Consiglio, su proposta del Presidente: a) delibera nel rispetto dei criteri e dei vincoli dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del presente regolamento, adottando i conseguenti atti organizzativi generali: le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dirigenziali, stabilendone il numero entro il limite indicato nell'art. 7, comma 1, nonche' le strutture organizzative previste da disposizioni legislative, responsabili di specifiche funzioni e che costituiscono, in relazione a specifici progetti, apposite strutture dirigenziali equiparate ai Servizi tecnici di produzione e ricerca o ai Servizi giuridici amministrativi, anche a carattere transitorio, nell'ambito dei limiti numerici previsti dal presente regolamento; le specifiche competenze della Direzione Generale e delle Direzioni Centrali giuridiche e amministrative, dei Dipartimenti di produzione e ricerca e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca; i termini dei procedimenti ed i criteri per l'individuazione dei relativi responsabili; l'esercizio del diritto di accesso; b) individua, nell'ambito delle tipologie organizzative previste dal presente regolamento e nel rispetto della vigente normativa, gli uffici costituenti centri di responsabilita' cui e' attribuita, di norma, la gestione delle unita' previsionali di base del bilancio; c) determina la dotazione organica complessiva attraverso meccanismi semplificati in conformita' ai criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con possibili rideterminazioni, senza oneri aggiuntivi, della ripartizione del personale non dirigenziale per livello, secondo criteri di flessibilita' organizzativo-funzionale e di ottimale utilizzazione delle risorse in relazione alle esigenze istituzionali dell'ente. Le modifiche deliberate dal Consiglio sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze; d) approva i piani ed i programmi dell'Ente e verifica la compatibilita' finanziaria degli obiettivi e programmi definiti in collaborazione con il Presidente; e) esprime parere in ordine al conferimento dell'incarico di Direttore Generale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; f) determina il compenso dei dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni Centrali di produzione e ricerca con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, nonche' i parametri del trattamento del Direttore Generale e dei dirigenti di prima fascia della Direzione Generale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca per i soggetti preposti agli uffici dirigenziali di prima fascia. Ai soggetti preposti agli uffici dirigenziali di seconda fascia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca. 5. Il Consiglio viene informato dal Presidente sull'attivita' e sul funzionamento dell'Istituto e puo' richiedere che vengano predisposti specifici rapporti su singole questioni. 6. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale, che ne e' Segretario.