(Allegato-art. 4)
                               Art. 4 
 
 
                              Consiglio 
 
    1.  Il  Consiglio  e'  organo  di  indirizzo,  programmazione   e
controllo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla  legge  e
dai regolamenti. 
    2. Il Consiglio, previa programmazione delle sedute, e' convocato
dal Presidente, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta egli ne
ravvisi la necessita'. Il preavviso della convocazione  e'  di  dieci
giorni, in casi di urgenza ridotti a tre giorni.  Il  Consiglio  puo'
essere convocato anche su richiesta dei suoi  membri  in  numero  non
inferiore a tre, i quali singolarmente possono richiedere,  altresi',
l'inserimento di  uno  specifico  argomento  all'ordine  del  giorno.
Nell'ambito  del  Consiglio  possono  essere  costituite  commissioni
istruttorie per l'esame di particolari problemi. 
    3. Il  Consiglio,  ferme  restando  le  competenze  previste  dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: 
      a)  definisce  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  e   i
rispettivi  indicatori  idonei  a  consentire  la  misurazione  e  la
valutazione  della  performance  dell'amministrazione,  nonche'   gli
indirizzi sulla base dei quali il Presidente individua e  assegna  le
risorse umane,  materiali  ed  economico-finanziarie  destinate  alla
Direzione Generale e ai Dipartimenti di produzione e ricerca; 
      b) adotta la carta dei servizi ed i codici etici dell'Istituto; 
      c) esamina l'esito degli atti  di  indirizzo  e  programmazione
nonche' lo stato di attuazione del programma statistico nazionale per
la parte di competenza dell'Istat, del piano annuale  e  la  gestione
del bilancio; 
      d)  verifica  l'attuazione  degli  indirizzi  espressi   e   il
conseguimento effettivo degli  obiettivi  strategici,  attraverso  la
verifica di rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti  e  ai
programmi approvati, proponendo l'attivazione di eventuali interventi
correttivi; 
      e)  definisce  le  procedure  ed  i  criteri   di   valutazione
comparativa rilevanti per conferire gli  incarichi  di  Direttore  di
Dipartimento, di Direttore Centrale delle direzioni di  produzione  e
ricerca, nonche' quelle in base alle quali il Direttore Generale e  i
Direttori  dei  Dipartimenti  di  produzione  e  ricerca  nominano  i
responsabili dei Servizi giuridici e amministrativi, di produzione  e
ricerca e degli Uffici Territoriali. 
    4. Il Consiglio, su proposta del Presidente: 
      a) delibera nel rispetto dei criteri e dei vincoli dettati  dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.  166  e
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modifiche
ed integrazioni e nel rispetto del presente regolamento, adottando  i
conseguenti atti organizzativi generali:  le  linee  fondamentali  di
organizzazione degli  uffici  dirigenziali,  stabilendone  il  numero
entro il limite indicato nell'art. 7, comma 1, nonche'  le  strutture
organizzative previste da disposizioni legislative,  responsabili  di
specifiche funzioni e che costituiscono,  in  relazione  a  specifici
progetti,  apposite  strutture  dirigenziali  equiparate  ai  Servizi
tecnici  di   produzione   e   ricerca   o   ai   Servizi   giuridici
amministrativi, anche a carattere transitorio, nell'ambito dei limiti
numerici previsti dal presente regolamento; le specifiche  competenze
della Direzione Generale e  delle  Direzioni  Centrali  giuridiche  e
amministrative, dei Dipartimenti di  produzione  e  ricerca  e  delle
Direzioni  Centrali  di  produzione  e   ricerca;   i   termini   dei
procedimenti  ed  i  criteri  per   l'individuazione   dei   relativi
responsabili; l'esercizio del diritto di accesso; 
      b)  individua,  nell'ambito   delle   tipologie   organizzative
previste dal  presente  regolamento  e  nel  rispetto  della  vigente
normativa, gli uffici costituenti centri di  responsabilita'  cui  e'
attribuita, di norma, la gestione delle unita' previsionali  di  base
del bilancio; 
      c)  determina  la  dotazione  organica  complessiva  attraverso
meccanismi semplificati in conformita' ai criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con possibili  rideterminazioni,
senza  oneri  aggiuntivi,  della  ripartizione  del   personale   non
dirigenziale  per   livello,   secondo   criteri   di   flessibilita'
organizzativo-funzionale e di ottimale utilizzazione delle risorse in
relazione  alle  esigenze  istituzionali  dell'ente.   Le   modifiche
deliberate  dal  Consiglio  sono  comunicate  al  Dipartimento  della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze; 
      d) approva i piani ed  i  programmi  dell'Ente  e  verifica  la
compatibilita' finanziaria degli obiettivi e  programmi  definiti  in
collaborazione con il Presidente; 
      e) esprime parere in ordine al  conferimento  dell'incarico  di
Direttore Generale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 166; 
      f) determina il compenso dei dirigenti preposti ai Dipartimenti
e alle Direzioni Centrali di produzione e ricerca con riferimento  al
contratto collettivo nazionale di lavoro  della  dirigenza  dell'area
ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera  c)  del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,  nonche'  i
parametri del trattamento del Direttore Generale e dei  dirigenti  di
prima fascia della Direzione Generale, secondo  quanto  previsto  dal
contratto collettivo nazionale di lavoro  della  dirigenza  dell'area
ricerca per i soggetti preposti agli  uffici  dirigenziali  di  prima
fascia. Ai soggetti preposti  agli  uffici  dirigenziali  di  seconda
fascia si applica il contratto collettivo nazionale di  lavoro  della
dirigenza dell'area ricerca. 
    5. Il Consiglio viene informato dal Presidente  sull'attivita'  e
sul  funzionamento  dell'Istituto  e  puo'  richiedere  che   vengano
predisposti specifici rapporti su singole questioni. 
    6. Alle riunioni del Consiglio partecipa il  Direttore  Generale,
che ne e' Segretario.