Art. 6 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri dei collegio sono nominati, in proporzione almeno maggioritaria, tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. 2. Il Collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge. Puo' disporre ed effettuare ispezioni sugli uffici dell'Istituto al fine di accertare la regolarita' amministrativa e contabile. 3. Le verifiche di regolarita' devono rispettare i principi generali della revisione aziendale, in quanto applicabili all'Istituto.