(Allegato-art. 6)
                               Art. 6 
 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti e'  l'organo  di  controllo
della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. I  membri
dei collegio sono nominati, in proporzione almeno maggioritaria,  tra
gli iscritti all'albo dei revisori contabili. 
    2. Il Collegio esercita le  funzioni  ad  esso  attribuite  dalla
legge.  Puo'  disporre   ed   effettuare   ispezioni   sugli   uffici
dell'Istituto al fine di accertare la  regolarita'  amministrativa  e
contabile. 
    3. Le verifiche  di  regolarita'  devono  rispettare  i  principi
generali   della   revisione   aziendale,   in   quanto   applicabili
all'Istituto.